Conversione patente non comunitaria
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Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
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Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
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Algeria
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Argentina
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Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
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El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
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Filippine
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Giappone
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Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
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Libano
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Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
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Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
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Moldova
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Principato di Monaco
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Repubblica di Corea
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Repubblica di San Marino
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Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
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Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
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Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
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Taiwan
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Tunisia
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Turchia
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Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
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Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
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Canada (personale diplomatico e consolare)
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Cile (personale diplomatico e loro familiari)
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Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
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Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se
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la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
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il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
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Documenti necessari per la conversione estera:
Certificato Anamnestico dal proprio dottore di famiglia
secondo certificato medico da un medico abilitato e marca da bollo da 16 euro (Possibilità di visita medica in sede)
3 fototessera
Fotocopia della carta di identità
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Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria
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Patente in originale
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Traduzuione e dichiarazione di autenticità della patente
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Fotocopia del permesso di soggiorno e delle relative ricevute se in fase di rinnovo.
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Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, quindi potrebbero essere necessari ulteriori documenti, chiedi ulteriori informazioni in autoscuola.